(Regolamento-art. 294)
 
                              Art. 294. 
 
 
  Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18  della  legge,  la
costituzione di procuratore per riscuotere e dar quietanza  di  somme
dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui  spetta
l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o  della  copia
autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa. 
 
  Negli ordini susseguenti si fa menzione  di  quello  cui  fu  unito
l'atto di procura. 
 
  Quando la procura sia fatta per  atto  privato,  le  sottoscrizioni
devono essere autenticate  dal  notaio  in  conformita'  al  disposto
dell'art. 1323 del Codice civile. 
 
  La rappresentanza legale delle ditte o  societa'  commerciali  puo'
essere  comprovata  anche  mediante  certificati  delle   Camere   di
commercio, se questi siano rilasciati  in  base  ad  atti  legali  in
possesso delle Camere stesse, e non  sulle  semplici  denuncie  delle
parti, e tale  circostanza  sia  espressamente  fatta  risultare  dai
certificati.