(Regolamento-art. 295)
 
                              Art. 295. 
 
 
  I  pagamenti  fatti  alle  persone  autorizzate  dai  creditori   a
riscuotere per loro conto ed  a  rilasciare  quietanza  si  ritengono
validamente eseguiti, finche' la revoca del mandato,  conferito  alle
persone  stesse,  non  sia  notificata  nelle  forme  di  legge  alle
amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai  funzionari  cui  spetta
ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma  dell'art.
69 della legge, riguardo agli ordini di pagamento che risultino  gia'
emessi.