(Regolamento-art. 296)
 
                              Art. 296. 
 
 
  I titoli di spesa devono essere intestati  al  nome  dei  creditori
dello Stato ed indicare che sono pagabili con quietanza di essi o del
loro procuratore. 
 
  Quando la quietanza sia fatta per atto pubblico e  la  procura  sia
inserita  in  questo  atto,  il  pagamento  puo'  essere   fatto   al
procuratore quantunque non sia nominato nell'ordine di spesa. 
 
  E' fatto salvo quanto e' disposto per gli assegni.