(Regolamento-art. 297)
 
                              Art. 297. 
 
 
  Nei casi di assenza,  minore  eta',  interdizione,  inabilitazione,
fallimento o morte di un creditore, i titoli di spesa  devono  essere
intestati al rappresentante, tutore, curatore o  agli  eredi.  Quando
alcuni degli eredi siano capaci  ed  altri  incapaci  i  titoli  sono
spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi. 
 
  A corredo dei titoli, oltre  ai  documenti  giustificativi  che  la
natura delle spese puo' richiedere,  deve  essere  unito  l'atto  che
provi la qualita' di rappresentante, tutore,  curatore  o  erede  del
creditore, atto che viene richiamato nei titoli successivi. 
 
  Il provvedimento dell'autorita'  giudiziaria,  che,  per  le  somme
dovute  dalle  amministrazioni  a,  persone  incapaci,  autorizza  la
riscossione da parte dei loro rappresentanti  legali,  con  l'obbligo
del reimpiego, deve designare il notaio o altra persona sotto la  cui
responsabilita' deve eseguirsi il reimpiego. 
 
  In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente  con  quietanza
del  rappresentante  dell'incapace  e  della   persona   come   sopra
designata.