Art. 297. Nei casi di assenza, minore eta', interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi. Quando alcuni degli eredi siano capaci ed altri incapaci i titoli sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi. A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle spese puo' richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualita' di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, atto che viene richiamato nei titoli successivi. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria, che, per le somme dovute dalle amministrazioni a, persone incapaci, autorizza la riscossione da parte dei loro rappresentanti legali, con l'obbligo del reimpiego, deve designare il notaio o altra persona sotto la cui responsabilita' deve eseguirsi il reimpiego. In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente con quietanza del rappresentante dell'incapace e della persona come sopra designata.