(Regolamento-art. 298)
 
                              Art. 298. 
 
 
  La qualita' di rappresentante, tutore o  curatore  si  prova  colla
copia autentica dell'atto di nomina. 
 
  La qualita' di eredi testamentari si prova: 
 
    1° colla copia autentica o coll'estratto autentico  dell'atto  di
ultima volonta'; 
 
    2° con un'attestazione di notorieta' giudiziaria  o  notarile  da
cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni,
chi di conseguenza  sia  riconosciuto  erede  e  se  vi  siano  eredi
legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento; 
 
    3°  col  certificato   di   morte   del   creditore,   rilasciato
dall'ufficiale dello stato civile sempreche' non sia stato trascritto
dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento. 
 
  La qualita' di eredi intestati si prova: 
 
    1° con un'attestazione di notorieta' giudiziaria  o  notarile  da
cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volonta', e la
indicazione di tutti coloro cui e' devoluta per legge la successione; 
 
    2° col certificato di morte, come sopra. 
 
  L'amministrazione puo', in  entrambi  i  casi,  chiedere  anche  la
situazione di famiglia rilasciata dall'autorita' municipale.