Art. 298. La qualita' di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina. La qualita' di eredi testamentari si prova: 1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volonta'; 2° con un'attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile da cui risulti quale testamento sia ritenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento; 3° col certificato di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile sempreche' non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento. La qualita' di eredi intestati si prova: 1° con un'attestazione di notorieta' giudiziaria o notarile da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volonta', e la indicazione di tutti coloro cui e' devoluta per legge la successione; 2° col certificato di morte, come sopra. L'amministrazione puo', in entrambi i casi, chiedere anche la situazione di famiglia rilasciata dall'autorita' municipale.