(Regolamento-art. 299)
 
                              Art. 299. 
 
 
  Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di  somma
non eccedente al lordo lire mille,  basta  che  producano  l'atto  di
notorieta', e quello di morte. 
 
  Se la somma non  eccede  lire  cinquecento,  gli  eredi  tanto  per
testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato
di  notorieta'  rilasciato  dal  sindaco,   anziche'   l'attestazione
giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo. 
 
  Quando la somma non ecceda le lire duecento la  qualita'  di  erede
puo' essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco. 
 
  Gli eredi degli impiegati dello  Stato  deceduti  in  attivita'  di
servizio, per la  riscossione  delle  rate  di  stipendio,  ed  altri
assegni  possono,  in  ogni  caso,  comprovare   la   loro   qualita'
ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.