Art. 299. Ove gli eredi testamentari siano creditori verso lo Stato di somma non eccedente al lordo lire mille, basta che producano l'atto di notorieta', e quello di morte. Se la somma non eccede lire cinquecento, gli eredi tanto per testamento quanto ab intestato possono produrre un atto o certificato di notorieta' rilasciato dal sindaco, anziche' l'attestazione giudiziaria o notarile di cui al precedente articolo. Quando la somma non ecceda le lire duecento la qualita' di erede puo' essere provata da una semplice dichiarazione del sindaco. Gli eredi degli impiegati dello Stato deceduti in attivita' di servizio, per la riscossione delle rate di stipendio, ed altri assegni possono, in ogni caso, comprovare la loro qualita' ereditaria, mediante una semplice attestazione del capo dell'ufficio.