(Regolamento-art. 300)
 
                              Art. 300. 
 
 
  Quando siano trascorsi i termini per la denuncia di  successione  o
per il pagamento della relativa tassa, gli  eredi  per  riscuotere  i
crediti loro spettanti devono fornire la prova di  avere,  a  seconda
dei casi, fatta la denuncia o soddisfatta la tassa,  con  certificato
del competente ufficio del registro. 
 
  Ove gli eredi siano esenti da tassa di successione perche' compresi
nel gruppo famigliare, lo stesso atto notorio da esibirsi ai  termini
dell'art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1914, puo' contenere
le attestazioni richieste dal n. 2 del secondo comma e dal n.  1  del
terzo comma del precedente art. 298.