Art. 301. Per le successioni che si aprono all'estero, la qualita' ereditaria e' provata secondo le forme della rispettiva legislazione, ed i documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere il visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia, e la ricognizione della firma dei Medesimi per parte del ministero degli affari esteri.