(Regolamento-art. 301)
 
                              Art. 301. 
 
 
  Per le successioni che si aprono all'estero, la qualita' ereditaria
e' provata secondo le  forme  della  rispettiva  legislazione,  ed  i
documenti giustificativi spediti in modo autentico dovranno avere  il
visto degli agenti diplomatici e consolari del Regno d'Italia,  e  la
ricognizione della firma dei Medesimi per parte del  ministero  degli
affari esteri.