(Codice di procedura penale-art. 348)
 
                              Art. 348 
 
     (Testimoni da esaminare; capacita' e doveri dei testimoni) 
 
  Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti  per  cui
si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'. 
 
  Ogni persona ha capacita' di  testimoniare,  salvo  al  giudice  di
valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi  espressamente  indicati
dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre. 
 
  Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni  gli
imputati dello stesso reato o di un reato  connesso,  anche  se  sono
stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato
pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto.