Art. 348 (Testimoni da esaminare; capacita' e doveri dei testimoni) Il giudice deve esaminare i testimoni informati dei fatti per cui si procede e che ritiene utili all'accertamento della verita'. Ogni persona ha capacita' di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilita'. Eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge, nessuno puo' sottrarsi all'obbligo di deporre. Non possono essere assunti, a pena di nullita', come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto.