(Codice di procedura penale-art. 349)
 
                              Art. 349 
 
                  (Regole per l'esame testimoniale) 
 
  Il giudice  deve  evitare  ogni  domanda  suggestiva  o  che  possa
altrimenti  nuocere  alla  spontaneita'  e  alla   sincerita'   delle
risposte. 
 
  I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati. 
 
  Il giudice non deve chiedere ai testimoni, ne' permettere che  essi
esprimano  apprezzamenti  personali,  salvo  che  non  sia  possibile
scindere tali apprezzamenti dalla deposizione sui fatti. 
 
  I testimoni non devono deporre sulle  voci  correnti  nel  pubblico
intorno ai fatti di cui si tratta nel processo. 
 
  Non devono parimenti deporre sulla  moralita'  dell'imputato  o  di
altre persone, salvo che per fatti specifici riguardanti l'imputato e
idonei a qualificare la personalita' di costui in relazione al  reato
o ad accertare o ad escludere la sua qualita' di persona  socialmente
pericolosa. La stessa eccezione  vale  per  i  fatti  che  servono  a
definire la personalita' di colui contro  il  quale  fu  commesso  il
reato,  quando  il  fatto  dell'imputato  deve  essere  valutato   in
relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona. 
 
  Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito
notizie, e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali  od
agenti predetti  notizie  avute  da  persone  i  cui  nomi  essi  non
ritengono di dovere manifestare.