Art. 349 (Regole per l'esame testimoniale) Il giudice deve evitare ogni domanda suggestiva o che possa altrimenti nuocere alla spontaneita' e alla sincerita' delle risposte. I testimoni devono essere interrogati su fatti determinati. Il giudice non deve chiedere ai testimoni, ne' permettere che essi esprimano apprezzamenti personali, salvo che non sia possibile scindere tali apprezzamenti dalla deposizione sui fatti. I testimoni non devono deporre sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo. Non devono parimenti deporre sulla moralita' dell'imputato o di altre persone, salvo che per fatti specifici riguardanti l'imputato e idonei a qualificare la personalita' di costui in relazione al reato o ad accertare o ad escludere la sua qualita' di persona socialmente pericolosa. La stessa eccezione vale per i fatti che servono a definire la personalita' di colui contro il quale fu commesso il reato, quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al fatto o alle qualita' morali di quella persona. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi fornito notizie, e non puo' ricevere, a pena di nullita', dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i cui nomi essi non ritengono di dovere manifestare.