(Codice di procedura penale-art. 350)
 
                              Art. 350 
 
    (Diritto dei prossimi congiunti d'astenersi dal testimoniare) 
 
  I prossimi congiunti dell'imputato o  di  uno  dei  coimputati  del
medesimo reato possono astenersi dal deporre. 
 
  Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti,  querelanti
o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in  danno  di  un
altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e  non
si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato  o  delle
sue circostanze. 
 
  Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire  le  persone  predette
della  facolta'  di   astenersi   dal   deporre,   facendo   menzione
dell'avvertimento nel processo verbale.