Art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti d'astenersi dal testimoniare) I prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato possono astenersi dal deporre. Non possono tuttavia astenersi quando sono denuncianti, querelanti o parti civili, o quando il reato e' stato commesso in danno di un altro prossimo congiunto dell'imputato o di uno dei coimputati e non si puo' altrimenti ottenere od integrare la prova del reato o delle sue circostanze. Il giudice, se ne e' il caso, deve avvertire le persone predette della facolta' di astenersi dal deporre, facendo menzione dell'avvertimento nel processo verbale.