(Codice di procedura penale-art. 351)
 
                              Art. 351 
 
(Diritto  d'astenersi  dal  testimoniare  determinato   dal   segreto
                           professionale) 
 
  Non possono, a pena di nullita', essere obbligati a deporre su cio'
che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per  ragione
del proprio ministero od ufficio o della propria professione: 
 
  1° i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello
Stato; 
 
  2° gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 
 
  3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni  altro
esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la  legge
impone loro l'obbligo di informare l'Autorita'. 
 
  Se l'Autorita' procedente  non  ritiene  fondata  la  dichiarazione
fatta da tali persone per esimersi dal  deporre,  procede  senz'altro
all'esame testimoniale.