Art. 351 (Diritto d'astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale) Non possono, a pena di nullita', essere obbligati a deporre su cio' che a loro fu confidato o e' pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ministero od ufficio o della propria professione: 1° i ministri della Religione cattolica o di un culto ammesso nello Stato; 2° gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici ed i notari; 3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro esercente una professione sanitaria, salvi i casi nei quali la legge impone loro l'obbligo di informare l'Autorita'. Se l'Autorita' procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da tali persone per esimersi dal deporre, procede senz'altro all'esame testimoniale.