(Codice di procedura penale-art. 352)
 
                              Art. 352 
 
(Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto  d'esame  determinati
                       dal segreto d'ufficio) 
 
  I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati  di  un
pubblico servizio non possono, a pena di nullita', essere obbligati a
deporre sui fatti conosciuti per  ragione  d'ufficio  e  che  debbono
rimanere segreti. 
 
  Essi, a pena  di  nullita',  non  debbono  essere  interrogati  sui
segreti politici o militari  dello  Stato  o  su  altre  notizie  che
palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato  o  all'interesse
politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo. 
 
  Se l'Autorita' procedente  non  ritiene  fondata  la  dichiarazione
fatta da alcuna delle predette persone, ne fa rapporto al procuratore
generale presso la corte d'appello che ne informa il  Ministro  della
giustizia. Non  si  procede  in  tal  caso  per  il  delitto  di  cui
all'articolo  372  del  codice  penale,  senza  l'autorizzazione  del
Ministro della giustizia.