Art. 352 (Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto d'esame determinati dal segreto d'ufficio) I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio non possono, a pena di nullita', essere obbligati a deporre sui fatti conosciuti per ragione d'ufficio e che debbono rimanere segreti. Essi, a pena di nullita', non debbono essere interrogati sui segreti politici o militari dello Stato o su altre notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo. Se l'Autorita' procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone, ne fa rapporto al procuratore generale presso la corte d'appello che ne informa il Ministro della giustizia. Non si procede in tal caso per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.