Art. 353 (Citazione di testimoni) Per l'esame dei testimoni il giudice emette decreto di citazione che contiene: 1° le generalita' del testimonio; 2° il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e l'Autorita' davanti alla quale il testimonio deve presentarsi; 3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non si presenta.