(Codice di procedura penale-art. 353)
 
                              Art. 353 
 
                      (Citazione di testimoni) 
 
  Per l'esame dei testimoni il giudice emette  decreto  di  citazione
che contiene: 
 
  1° le generalita' del testimonio; 
 
  2° il giorno, l'ora e il luogo  della  comparizione  e  l'Autorita'
davanti alla quale il testimonio deve presentarsi; 
 
  3° l'indicazione delle sanzioni in cui il testimonio incorre se non
si presenta.