(Codice di procedura penale-art. 354)
 
                              Art. 354 
 
      (Citazione orale e presentazione spontanea di testimoni) 
 
  Nei casi urgenti i testimoni possono  essere  fatti  citare,  anche
oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o  di  un  agente  di
polizia giudiziaria. 
 
  I   testimoni   nell'istruzione   possono   altresi'    presentarsi
spontaneamente.  Se  il  giudice  ritiene  di  esaminarli,  e'  fatta
menzione della presentazione spontanea nel processo verbale.