Art. 354 (Citazione orale e presentazione spontanea di testimoni) Nei casi urgenti i testimoni possono essere fatti citare, anche oralmente, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di polizia giudiziaria. I testimoni nell'istruzione possono altresi' presentarsi spontaneamente. Se il giudice ritiene di esaminarli, e' fatta menzione della presentazione spontanea nel processo verbale.