Art. 356 (Norme relative all'assunzione di determinati testimoni) Salve le disposizioni di altre leggi, se un Principe Reale, un Cardinale o un Grande Ufficiale dello Stato, deve essere sentito come testimonio, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca con il cancelliere nel luogo indicato dal testimonio per riceverne la deposizione. Se per l'esame e' richiesto un altro giudice, sono specificati nella richiesta i fatti su cui il testimonio dovra' essere esaminato e si procede con l'osservanza delle forme predette. Se deve essere sentito come testimonio un Regio agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero, durante la sua residenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'Autorita' consolare del luogo, la quale procede all'esame nel modo indicato nella prima parte di questo articolo. Nondimeno, nei procedimenti per delitti di competenza della corte d'assise o del tribunale, il giudice, se ritiene indispensabile, per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per un'altra necessita', la comparizione di alcuna delle persone sopra menzionate, procede, osservati gli opportuni riguardi, con le forme ordinarie. In ogni caso le predette persone hanno facolta' di rinunciare al trattamento speciale che a loro spetta. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.