(Codice di procedura penale-art. 356)
 
                              Art. 356 
 
      (Norme relative all'assunzione di determinati testimoni) 
 
  Salve le disposizioni di altre leggi,  se  un  Principe  Reale,  un
Cardinale o un Grande Ufficiale dello Stato, deve essere sentito come
testimonio, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca  con  il
cancelliere nel  luogo  indicato  dal  testimonio  per  riceverne  la
deposizione. Se per l'esame  e'  richiesto  un  altro  giudice,  sono
specificati nella richiesta i  fatti  su  cui  il  testimonio  dovra'
essere esaminato e si procede con l'osservanza delle forme predette. 
 
  Se deve essere sentito come testimonio un Regio agente  diplomatico
o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero, durante la sua
residenza fuori del territorio dello Stato, la richiesta per  l'esame
e' trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia,  all'Autorita'
consolare del luogo, la quale procede  all'esame  nel  modo  indicato
nella prima parte di questo articolo. 
 
  Nondimeno, nei procedimenti per delitti di competenza  della  corte
d'assise o del tribunale, il giudice, se ritiene indispensabile,  per
eseguire un atto di  ricognizione  o  di  confronto  o  per  un'altra
necessita', la comparizione di alcuna delle persone sopra menzionate,
procede, osservati gli opportuni riguardi, con le forme ordinarie. In
ogni caso  le  predette  persone  hanno  facolta'  di  rinunciare  al
trattamento speciale che a loro spetta. 
 
  Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa  Sede
accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici  di
uno Stato estero accreditati presso lo  Stato  italiano  o  la  Santa
Sede, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.