Art. 357 (Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura memoria) Ciascun testimonio e' esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita' e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalita' e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilita'. Procede quindi al suo esame. I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice peraltro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tal caso il testimonio giura a' termini dell'articolo 449. Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale.