(Codice di procedura penale-art. 357)
 
                              Art. 357 
 
(Atti preliminari alla deposizione; giuramento dei testimoni a futura
                              memoria) 
 
  Ciascun  testimonio  e'  esaminato  separatamente.  Il  giudice  lo
avverte dell'obbligo di dire tutta  la  verita',  null'altro  che  la
verita' e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di  falsa
testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalita'  e  intorno  a
qualsiasi vincolo di parentela o d'interessi che abbia con  le  parti
private o ad altre  circostanze  che  servano  per  valutare  la  sua
credibilita'. Procede quindi al suo esame. 
 
  I  testimoni  nell'istruzione  non  giurano,  salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Il giudice peraltro deve ricevere con giuramento
la deposizione di quei testimoni che egli ritiene  necessari,  quando
prevede  che  non  possano,  per  infermita'  o   per   altro   grave
impedimento, comparire in giudizio. In tal caso il  testimonio  giura
a' termini dell'articolo 449. 
 
  Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale.