(Codice di procedura penale-art. 358)
 
                              Art. 358 
 
                      (Testimoni non comparsi) 
 
  Il testimonio regolarmente citato che non e' comparso per legittimo
impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui  si  trova,  anche
mediante delegazione o richiesta. 
 
  Se il testimonio non e' comparso senza giustificare la sua  assenza
o se dalla giustificazione non risulta l'esistenza  di  un  legittimo
impedimento, il giudice provvede a norma dell'articolo 144.