Art. 358 (Testimoni non comparsi) Il testimonio regolarmente citato che non e' comparso per legittimo impedimento puo' essere esaminato nel luogo in cui si trova, anche mediante delegazione o richiesta. Se il testimonio non e' comparso senza giustificare la sua assenza o se dalla giustificazione non risulta l'esistenza di un legittimo impedimento, il giudice provvede a norma dell'articolo 144.