Art. 359 (Testimoni renitenti, falsi o reticenti) Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi e' fondato motivo di ritenere che egli abbia affermato il falso o negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' esaminato, il giudice puo' nuovamente ammonirlo circa la responsabilita' penale alla quale si espone, e ordinare che sia trattenuto in arresto provvisorio fino a che venga richiamato, nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo. Se il giudice non ritiene di provvedere in tal modo, ovvero se il testimonio richiamato persiste nel rifiuto, nella falsita' o nella reticenza, il giudice emette anche d'ufficio mandato di arresto e fa compilare processo verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero per il relativo procedimento penale. Anche se non e' stato emesso il mandato d'arresto o compilato il processo verbale, il pubblico ministero puo' esercitare l'azione penale. Se il testimonio, prima che l'istruzione sia chiusa, ritratta il falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, il giudice, sentito il pubblico ministero, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' l'imputato non e' punibile.