(Codice di procedura penale-art. 359)
 
                              Art. 359 
 
              (Testimoni renitenti, falsi o reticenti) 
 
  Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se  vi
e' fondato motivo di ritenere che egli abbia  affermato  il  falso  o
negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte cio' che sa intorno
ai fatti sui quali e' esaminato, il giudice puo' nuovamente ammonirlo
circa la responsabilita' penale alla quale si espone, e ordinare  che
sia trattenuto in arresto provvisorio fino a  che  venga  richiamato,
nello stesso giorno o nel giorno  immediatamente  successivo.  Se  il
giudice  non  ritiene  di  provvedere  in  tal  modo,  ovvero  se  il
testimonio richiamato persiste nel rifiuto, nella  falsita'  o  nella
reticenza, il giudice emette anche d'ufficio mandato di arresto e  fa
compilare processo verbale, che viene trasmesso al pubblico ministero
per il relativo procedimento penale. 
 
  Anche se non e' stato emesso il mandato d'arresto  o  compilato  il
processo verbale, il  pubblico  ministero  puo'  esercitare  l'azione
penale. 
 
  Se il testimonio, prima che l'istruzione sia  chiusa,  ritratta  il
falso e manifesta il vero nel procedimento penale in cui ha  prestato
il suo ufficio, il giudice, sentito il pubblico ministero,  pronuncia
sentenza con cui dichiara non doversi  procedere  perche'  l'imputato
non e' punibile.