Art. 181. (Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e delle armi navali, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, possono essere abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei numeri che seguono: 1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina; 2° di essere stati destinati, posteriormente al conseguimento di uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in ingegneria e di quattro anni per gli altri, in uno o piu' dei seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che con decisione del Ministro della marina siano dichiarati di carattere tecnico equipollente: a) per gli ufficiali del genio navale: comitato progetti navi - direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche - direzioni delle costruzioni navali e meccaniche - stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale; b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato progetti navi - divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali - Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra - direzione armi e armamenti navali - direzione torpedini e munizionamento - uffici tecnici delle armi navali e del munizionamento; 3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per i servizi prestati i requisiti per progettare e dirigere lavori di ingegneria. I requisiti di cui ai numeri 1° e 2° saranno dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali, provenienti dagli ufficiali di vascello, del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Regia marina. Il requisito di cui al numero 3 sara' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli ufficiali delle armi navali dal generale ispettore delle armi navali o dal direttore generale delle armi e armamenti navali. Possono del pari ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l'esame di Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello, i quali cessano definitivamente dal servizio permanente effettivo, qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o di aver conseguite uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina e posseggano, nell'un caso e nell'altro, i requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.