(Testo unico-art. 181)
                              Art. 181. 
 
       (Articoli 2 e 3, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). 
 
  Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori del genio navale e
delle armi navali,  i  quali  cessano  definitivamente  dal  servizio
permanente effettivo, possono essere  abilitati  all'esercizio  della
professione di ingegnere,  senza  obbligo  di  sostenere  l'esame  di
Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti indicati nei
numeri che seguono: 
  1° di aver conseguito la laurea in ingegneria presso un R. Istituto
superiore di ingegneria oppure, per gli ufficiali delle  armi  navali
provenienti dagli ufficiali di vascello, di avere conseguito uno  dei
brevetti di specializzazione superiore tecnica della Regia marina; 
  2° di essere stati destinati, posteriormente  al  conseguimento  di
uno dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per
un periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati
in ingegneria e di quattro anni per gli altri,  in  uno  o  piu'  dei
seguenti uffici e stabilimenti, e in quegli altri che  con  decisione
del Ministro della  marina  siano  dichiarati  di  carattere  tecnico
equipollente: 
  a) per gli ufficiali del genio navale:  comitato  progetti  navi  -
direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche -  direzioni
delle costruzioni navali e meccaniche -  stabilimento  di  lavoro  di
Castellammare di Stabia - uffici tecnici del genio navale; 
  b) per gli ufficiali delle armi navali: comitato  progetti  navi  -
divisioni tecniche della direzione generale armi e armamenti navali -
Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra  -
direzione  armi  e  armamenti  navali   -   direzione   torpedini   e
munizionamento  -  uffici   tecnici   delle   armi   navali   e   del
munizionamento; 
  3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per  i
servizi prestati i requisiti per  progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
  I requisiti di cui ai numeri 1° e  2°  saranno  dimostrati  con  la
presentazione dello stato di  servizio,  per  i  laureati  anche  del
titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali,  provenienti
dagli  ufficiali  di  vascello,  del  brevetto  di   specializzazione
superiore tecnica della Regia marina. 
  Il  requisito  di  cui  al  numero  3  sara'  dimostrato   con   la
presentazione di un certificato rilasciato dal generale ispettore del
genio navale per gli ufficiali del genio navale, e per gli  ufficiali
delle armi navali dal generale ispettore  delle  armi  navali  o  dal
direttore generale delle armi e armamenti navali. 
  Possono  del  pari  ottenere  l'abilitazione  all'esercizio   della
professione di ingegnere,  senza  obbligo  di  sostenere  l'esame  di
Stato, gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello,
i quali cessano definitivamente dal  servizio  permanente  effettivo,
qualora dimostrino o di possedere la laurea in ingegneria o  di  aver
conseguite uno dei brevetti  di  specializzazione  superiore  tecnica
della Regia  marina  e  posseggano,  nell'un  caso  e  nell'altro,  i
requisiti di cui ai numeri 2° e 3° del presente articolo.