(Testo unico-art. 182)
                              Art. 182. 
 
           (Art. 4, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). 
 
  Gli  ufficiali  generali  e  gli  ufficiali  superiori  del   genio
aeronautico e dell'arma aeronautica, i quali cessano  definitivamente
dal  servizio  permanente   effettivo,   possono   essere   abilitati
all'esercizio  della  professione  di  ingegnere,  senza  obbligo  di
sostenere l'esame di Stato, qualora dimostrino di possedere  tutti  i
requisiti indicati nei numeri che seguono: 
  1° di avere  conseguito  la  laurea  in  ingegneria  presso  un  R.
Istituto superiore di ingegneria oppure di aver compiuto con successo
i corsi della Scuola di  applicazione  di  artiglieria  e  genio,  e,
limitatamente al periodo di tempo dal 1° novembre 1924  al  2  maggio
1928, i corsi straordinari presso l'Accademia militare di artiglieria
e genio; 
  2° di essere stati destinati posteriormente al conseguimento di uno
dei titoli di studio di cui al numero 1° in qualunque grado e per  un
periodo di tempo complessivo non minore di due anni per i laureati in
ingegneria e di quattro anni  per  gli  altri,  in  uno  o  piu'  dei
seguenti uffici e stabilimenti o in quegli altri  che  con  decisione
del Ministro per l'aeronautica siano dichiarati di carattere  tecnico
equipollente:  direzione   generale   delle   costruzioni   e   degli
approvvigionamenti della Regia aeronautica e  direzioni  territoriali
ed uffici di sorveglianza tecnica dipendenti  -  direzione  superiore
degli  studi  e  delle  esperienze  ed  uffici  tecnici  sperimentali
dipendenti - stabilimento costruzioni aeronautiche - ufficio centrale
del demanio e direzione territoriale ed uffici staccati dipendenti; 
  3° di avere effettivamente per le loro cognizioni tecniche e per  i
servizi prestati i requisiti per  progettare  e  dirigere  lavori  di
ingegneria. 
  I requisiti di cui ai numeri 1° e  2°  saranno  dimostrati  con  la
presentazione dello stato di servizio, e, per i laureati,  anche  del
titolo accademico. 
  Il  requisito  di  cui  al  numero  3°  sara'  dimostrato  con   la
presentazione di un certificato  rilasciato  dall'ufficiale  generale
capo del genio aeronautico. 
  Per  gli   ufficiali   dell'arma   aeronautica,   in   quest'ultimo
certificato dovra' essere esplicitamente dichiarato che  il  servizio
prestato presso gli uffici e stabilimenti, di cui al  numero  2°  del
presente articolo, ha avuto carattere tecnico.