(Testo unico-art. 183)
                              Art. 183. 
 
           (Art. 5, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960). 
 
  Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui al  numero  2°
degli articoli 180, 181 e  182  possono  essere  cumulati  i  servizi
prestati alle dipendenze delle varie Amministrazioni militari.