(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 242)
                              Art. 242. 
                      (Disposizione generale). 
 
  Gli effetti della sentenza dichiarativa di  fallimento  pronunciata
prima della entrata in vigore  del  presente  decreto  sono  regolati
dalle leggi anteriori. 
  Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal  presente  decreto
si applicano anche alle  procedure  di  fallimento  in  corso,  salvo
quanto disposto dagli articoli seguenti. 
  Conservano in ogni caso la loro efficacia  gli  atti  anteriormente
compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.