(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 243)
                              Art. 243. 
                    (Rappresentante degli eredi). 
 
  Nei fallimenti in corso  il  rappresentante  degli  eredi  previsto
dall'art. 12, comma secondo, deve  essere  designato  entro  quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.