(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 244)
                              Art. 244. 
               (Sentenza dichiarativa di fallimento). 
 
  Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata
prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle
leggi anteriori. 
  Il gravame contro il  provvedimento  che  respinge  la  istanza  di
fallimento e' regolato dalle nuove disposizioni, sempreche' la  causa
relativa non sia stata gia' assegnata a sentenza.