(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 245)
                              Art. 245. 
                  (Deposito delle somme riscosse). 
 
  Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in  vigore
del  presente  decreto,   deve   provvedere   in   conformita'   alle
disposizioni  dell'art.  34  per  i  depositi  di  somme   effettuati
anteriormente alla predetta data.