(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 247)
Art. 247.
(Delegazione dei creditori).
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori gia'
costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla
sostituzione di uno o piu' membri di essi, si applicano le norme
dell'art. 40.