(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 249)
                              Art. 249. 
                    (Giudizi di retrodatazione). 
 
  Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto il giudizio per  la  determinazione  della  data  di
cessazione dei pagamenti e le  opposizioni  contro  la  sentenza  che
determina tale  data  sono  regolati  dalle  leggi  anteriori,  salva
l'osservanza dell'art. 265.