(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 251)
                              Art. 251. 
             (Domande tardive e istanze di revocazione). 
 
  Se sono in corso giudizi su domande  tardive  per  l'ammissione  di
crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi
e le cause relative non sono gia'  state  assegnate  a  sentenza,  il
tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice  delegato
per la  prosecuzione  del  giudizio  secondo  le  disposizioni  degli
articoli 101 e 102.