(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 252)
                              Art. 252. 
                     (Liquidazione dell'attivo). 
 
  Se prima della entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  stata
eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento  il
relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.