(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 253)
                              Art. 253. 
                     (Ripartizione dell'attivo). 
 
  Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove
disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia  stato  gia'
reso  esecutivo  con  ordinanza  del  giudice  delegato   pronunciata
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.