(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 255)
                              Art. 255. 
                            (Concordato). 
 
  La proposta di concordato presentata prima dell'entrata  in  vigore
del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida  secondo
le leggi anteriori. 
  L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale
il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei  creditori  prima
dell'entrata in vigore del  presente  decreto  ha  luogo  secondo  le
disposizioni anteriori. Ma il giudizio di  omologazione  e'  regolato
dalle nuove disposizioni. 
  Se un giudizio di omologazione di concordato e' in  corso,  ma  non
ancora assegnato a sentenza, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il tribunale rimette  con  ordinanza  gli  atti  al
giudice delegato per la prosecuzione del giudizio  secondo  le  nuove
disposizioni. 
  Gli effetti e  le  modalita'  di  esecuzione  del  concordato  sono
regolati  dalle  nuove  disposizioni,  a  meno  che  la  sentenza  di
omologazione non sia  passata  in  giudicato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  Tuttavia  i  termini  previsti  dagli  articoli  137  e   138   per
l'esercizio  delle  azioni  di  risoluzione  e  di  annullamento   si
applicano anche ai concordati omologati prima della data  di  entrata
in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima,  a
meno che il tempo ancora utile  per  proporre  l'azione,  secondo  le
disposizioni anteriori, sia piu' breve.