(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 256)
                              Art. 256. 
                      (Riabilitazione civile). 
 
  Anche per  i  fallimenti  dichiarati  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto il fallito, che  non  ha  gia'
ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma  delle  leggi
anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile  secondo  le  norme
del presente decreto. 
  La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi
anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.