Art. 256. (Riabilitazione civile). Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.