(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 258)
                              Art. 258. 
                       (Versamenti dei soci). 
 
  Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora  dovuti,
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,  se  la
causa non e' stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale  rimette
le parti con ordinanza davanti al giudice delegato,  che  provvede  a
termini dell'art. 150.