(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 260)
                              Art. 260. 
                      (Concordato preventivo). 
 
  La  procedura  di  concordato  preventivo,  per  la   quale   prima
dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuto  il
decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197,  sul
concordato preventivo  e  sulla  procedura  dei  piccoli  fallimenti,
prosegue  secondo  le  disposizioni  anteriori.  Ma  il  giudizio  di
omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni. 
  Per i giudizi di omologazione in corso  e  per  gli  effetti  e  le
modalita' di esecuzione del concordato si applicano  le  disposizioni
dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.