Art. 260.
(Concordato preventivo).
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima
dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il
decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul
concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti,
prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di
omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni.
Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le
modalita' di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni
dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.