(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 261)
                              Art. 261. 
                (Liquidazione coatta amministrativa). 
 
  Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto  proseguono  secondo  le  disposizioni
anteriori. 
  Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa  e'
in corso la procedura di fallimento o di concordato  questa  prosegue
fino al suo compimento.