Art. 262.
(Iscrizione nel registro delle imprese).
Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle
iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite
in detto registro.
Tuttavia i provvedimenti relativi alle societa', per i quali sia
prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei
registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente
mantenuti.