(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 262)
                              Art. 262. 
              (Iscrizione nel registro delle imprese). 
 
  Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle
iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite
in detto registro. 
  Tuttavia i provvedimenti relativi alle societa', per  i  quali  sia
prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti  nei
registri  di  cancelleria  presso   i   tribunali,   provvisoriamente
mantenuti.