(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 263)
                              Art. 263. 
              (Ruolo degli amministratori giudiziari). 
 
  Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con  altro
decreto separato saranno riunite  e  coordinate  le  disposizioni  in
vigore relative al fondo speciale preveduto  nella  Legge  10  luglio
1930, n. 995. 
  Fino  a  quando  non  sara'  emanato  il  Regio  decreto  anzidetto
continueranno ad osservarsi le  disposizioni  del  Regio  decreto  20
novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti  la
formazione dei ruoli e la nomina e  disciplina  degli  amministratori
giudiziari. 
  Parimenti continueranno ad osservarsi,  fino  a  quando  non  sara'
provveduto ai sensi dell'art. 39,  le  norme  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della  misura  dei
compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.