(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 265)
                              Art. 265. 
                         (Norma di rinvio). 
 
  Le disposizioni transitorie  per  il  codice  di  procedura  civile
approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,  si  applicano
anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di  fallimento
o di concordato preventivo.