(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 266)
                              Art. 266. 
                      (Disposizioni abrogate). 
 
  Con l'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono  abrogate  le
disposizioni del codice di commercio approvato  con  legge  2  aprile
1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge  24
maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura  dei
piccoli  fallimenti,  della  Legge  10  luglio  1930,  n.  995,   sul
fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo
quanto  disposto  dall'art.  263,  nonche'  ogni  altra  disposizione
contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo. 
 
     Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania 
                        Imperatore d'Etiopia 
 
                Il Ministro per la grazia e giustizia 
                               GRANDI