(Codice della navigazione-art. 323)
                              Art. 323. 
                          (Visita medica). 
 
  L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di  mare,
destinati a far parte  dell'equipaggio,  deve,  nei  casi  e  con  le
modalita' prescritte da leggi  e  regolamenti,  essere  preceduto  da
visita medica diretta  ad  accertare  l'idoneita'  della  persona  da
arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.