Art. 323.
(Visita medica).
L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare,
destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le
modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da
visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da
arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.