Art. 324.
(Capacita' dei minori di anni diciotto).
Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di
mare puo', con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la
tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
La revoca del consenso alla iscrizione nelle matricole, da parte
dell'esercente la patria potesta' o la tutela, fa cessare la
capacita' del minore alla stipulazione di contratti di arruolamento,
ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni
che derivano da contratti precedentemente stipulati, ne' della
capacita' di prestare, fino al compimento del viaggio in corso, il
proprio lavoro in esecuzione del contratto.