(Codice della navigazione-art. 324)
                              Art. 324. 
              (Capacita' dei minori di anni diciotto). 
 
  Il minore di anni diciotto, iscritto nelle matricole della gente di
mare puo', con il consenso di chi esercita la patria  potesta'  o  la
tutela, prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed
esercitare i diritti e le azioni che ne derivano. 
 
  La revoca del consenso alla iscrizione nelle  matricole,  da  parte
dell'esercente  la  patria  potesta'  o  la  tutela,  fa  cessare  la
capacita' del minore alla stipulazione di contratti di  arruolamento,
ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e  le  azioni
che  derivano  da  contratti  precedentemente  stipulati,  ne'  della
capacita' di prestare, fino al compimento del viaggio  in  corso,  il
proprio lavoro in esecuzione del contratto.