Art. 326.
(Durata del contratto a tempo determinato e di quello per piu'
viaggi).
Il contratto a tempo determinato e quello per piu' viaggi non
possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono
stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo
indeterminato.
Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o di piu' contratti a
tempo determinato, ovvero di piu' contratti dell'uno e dell'altro
tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze
dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto
di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti il contratto a
tempo indeterminato.
Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio e'
considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e
la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non
superiore ai sessanta giorni.