(Codice della navigazione-art. 326)
                              Art. 326. 
(Durata del contratto a  tempo  determinato  e  di  quello  per  piu'
                              viaggi). 
 
  Il contratto a tempo determinato  e  quello  per  piu'  viaggi  non
possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono
stipulati  per  una  durata  superiore,  si   considerano   a   tempo
indeterminato. 
 
  Se, in forza di piu' contratti a viaggio, o  di  piu'  contratti  a
tempo determinato, ovvero di piu'  contratti  dell'uno  e  dell'altro
tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio  alle  dipendenze
dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il  rapporto
di arruolamento e' regolato dalle norme concernenti  il  contratto  a
tempo indeterminato. 
 
  Agli effetti del comma precedente, la prestazione del  servizio  e'
considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un  contratto  e
la stipulazione del contratto successivo intercorre  un  periodo  non
superiore ai sessanta giorni.