(Codice della navigazione-art. 327)
                              Art. 327. 
(Arruolamento per nave determinata  o  per  piu'  navi  dello  stesso
                             armatore). 
 
  Il contratto di arruolamento  ha  per  oggetto  la  prestazione  di
servizio su nave determinata. 
 
  Tuttavia  l'arruolato  puo',  con  patto  espresso  contenuto   nel
contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave
non determinata fra quelle appartenenti all'armatore  o  su  piu'  di
esse successivamente.