Art. 327.
(Arruolamento per nave determinata o per piu' navi dello stesso
armatore).
Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di
servizio su nave determinata.
Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel
contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave
non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di
esse successivamente.