(Codice della navigazione-art. 328)
                              Art. 328. 
                       (Forma del contratto). 
 
  Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il  contratto  di
arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico
ricevuto,  nel  Regno,  dall'autorita'  marittima,   e,   all'estero,
dall'autorita' consolare. 
 
  Il contratto deve, parimenti  a  pena  di  nullita',  essere  dalle
autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. 
 
  Prima della  sottoscrizione,  il  contratto  deve  essere  letto  e
spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si  deve  far
constare nel contratto stesso.