Art. 328.
(Forma del contratto).
Salvo quanto e' disposto nei successivi articoli, il contratto di
arruolamento deve, a pena di nullita', essere fatto per atto pubblico
ricevuto, nel Regno, dall'autorita' marittima, e, all'estero,
dall'autorita' consolare.
Il contratto deve, parimenti a pena di nullita', essere dalle
autorita' predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e
spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalita' si deve far
constare nel contratto stesso.