(Codice della navigazione-art. 329)
                              Art. 329. 
(Stipulazione  del  contratto  in  localita'  estera  dove  non   sia
                        autorita' consolare). 
 
  Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede
di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere
stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni,  i  quali  vi
appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i
documenti di bordo.