Art. 329.
(Stipulazione del contratto in localita' estera dove non sia
autorita' consolare).
Se l'arruolamento ha luogo all'estero, in localita' che non e' sede
di autorita' consolare, il contratto deve, a pena di nullita', essere
stipulato per iscritto, alla presenza di due testimoni, i quali vi
appongono la propria sottoscrizione. Il contratto e' conservato fra i
documenti di bordo.