(Codice della navigazione-art. 330)
                              Art. 330. 
               (Deroga alle disposizioni precedenti). 
 
  Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non
superiore alle cinque tonnellate puo' essere fatto verbalmente. 
 
  Le norme per l'annotazione sulla  licenza  dei  contratti  predetti
sono stabilite dal regolamento.