(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 364)
                              Art. 364. 
                           (Presentazione) 

 
  I libri  di  bordo  devono  essere  presentati  ad  ogni  richiesta
dell'autorita' marittima mercantile o di quella consolare,  la  quale
ha facolta' di rilasciarne copie o estratti.