(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 365)
                              Art. 365. 
                         (Ritiro e custodia) 

 
  Quando si  procede  alla  cancellazione  della  nave  dal  registro
d'iscrizione, a  norma  dell'articolo  163  del  codice,  l'autorita'
marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova  la
nave  ritira  e  trasmette  i  libri  di  bordo,  per  la   custodia,
all'ufficio d'iscrizione della nave. 
  Quando i libri siano esauriti o resi  inservibili  l'autorita'  del
luogo, previo rilascio dei  nuovi  libri  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  362,  li  ritira  e  li  trasmette  per   la   custodia
all'ufficio d'iscrizione della nave.