Art. 366. (Libri provvisori) Se in corso di navigazione un libro di bordo e' esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione. Il libro provvisorio e' valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare. Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.