(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 366)
                              Art. 366. 
                         (Libri provvisori) 

 
  Se in corso di navigazione un libro di bordo e' esaurito o  perduto
o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel  quale  deve
indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione. 
  Il libro provvisorio e' valido fino al primo porto di approdo, dove
il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorita'  marittima
mercantile o a quella consolare. 
  Queste  redigono,  in  calce  al  libro  provvisorio  e  (dopo   la
vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e  alla  presenza  di
due testimoni, apposito processo verbale, di  cui  trasmettono  copia
all'ufficio d'iscrizione della nave.